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1. Parti contraenti
1.1. Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito "CGC") regolano il rapporto contrattuale che si instaura, con l'acquisto dello Skipass Alto Adige, tra il cliente e la Società Consortile Unione Funivie Alto Adige a r.l. (di seguito "UFAA"; in tedesco “Konsortialgesellschaft Südtiroler Seilbahnverbund m.b.h.” o “SSV”) e le società di gestione degli impianti di risalita aderenti all’UFAA (di seguito "Gestori"). I rapporti contrattuali con aziende o organizzazioni (B2B) non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti CGC e richiedono disposizioni contrattuali separate.
1.2. Fanno parte dell’UFAA i seguenti Gestori: Gletscherbahnen Schnalstal SpA, Seilbahnen Sulden GmbH, Meran 2000 Seilbahnen S.p.A., Bergbahnen Pfelders GmbH, Vigiljoch GmbH, Ultner Ski-und Sessellift GmbH, Rittner Horn Bergbahnen AG, Reinswalder Bergbahnen AG, Neue Rosskopf GmbH, Bergbahnen Ladurns GmbH, Touristik & Freizeit GmbH, Schöneben S.p.A., Val Müstair Sportanlagen AG, Nauderer Bergbahnen AG, Ratschings-Jaufen GmbH e Konsortium Skiworld Ahrntal. 1.3. Il Südtirol Skipass (di seguito lo “Skipass”) è un prodotto dell’UFAA, che opera con il marchio “Südtirol Skiarena”. L’UFAA organizza la promozione, la distribuzione e la gestione centralizzata dello Skipass in nome e nell'interesse dei Gestori aderenti all’UFAA. Lo Skipass costituisce un titolo di trasporto per il trasporto di persone che consente l'utilizzo degli impianti di risalita gestiti dai Gestori nel rispettivo ambito territoriale di validità. La gestione degli impianti di risalita e l'erogazione dei relativi servizi sono effettuate dai rispettivi Gestori sotto la propria esclusiva responsabilità.
2. Oggetto del contratto
2.1. Lo Skipass dà diritto all’utilizzo degli impianti di risalita gestiti dai Gestori nell’ambito degli orari di funzionamento vigenti. Il servizio di trasporto consente al cliente di praticare gli sport invernali nel rispettivo comprensorio sciistico. I servizi aggiuntivi quali parcheggi, noleggio sci, deposito sci o scuole di sci non sono compresi nella fornitura dello Skipass. 2.2. Indipendentemente dalla data di acquisto, l’abbonamento annuale è sempre valido dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. L’utilizzo è suddiviso in una stagione invernale e una stagione estiva. Nella stagione invernale, la tessera è valida come titolo di accesso stagionale e dà diritto all’utilizzo quotidiano degli impianti di risalita aperti durante gli orari di funzionamento. Nella stagione estiva, ogni impianto di risalita aperto può essere utilizzato una volta al giorno per una salita e una discesa. Gli orari di apertura specifici e la suddivisione in stagione invernale ed estiva possono variare a seconda del comprensorio sciistico o dell’impianto di risalita. Fanno fede e sono vincolanti le informazioni aggiornate disponibili su www.suedtirolskiarena.com. 2.3. Lo Skipass è nominativo, non trasferibile e non può essere ceduto né rivenduto. Lo Skipass rimane di proprietà dell’UFAA e viene concesso al cliente esclusivamente per l’utilizzo. 2.4. Per l’utilizzo è necessario un supporto dati (keycard), che viene consegnato al cliente dietro versamento di una cauzione di 5,00 euro. La Keycard rimane di proprietà dell’UFAA. Il cliente è tenuto a custodire con cura la tessera e a segnalare immediatamente all’UFAA l’eventuale smarrimento dello Skipass. In caso di smarrimento, dimenticanza o danneggiamento, è possibile ottenere una tessera sostitutiva previo versamento di una cauzione pari a 10,00 euro. In tal caso, la tessera originale verrà bloccata. 2.5. Il cliente prende espressamente atto e accetta che l’oggetto del presente contratto non è la garanzia dell’accesso a un numero prestabilito di impianti di risalita, bensì il diritto di utilizzare gli impianti di risalita effettivamente aperti e in funzione all’interno del comprensorio sciistico, nel rispetto delle rispettive condizioni operative giornaliere. Il cliente riconosce e accetta pertanto che il servizio è, per sua natura, variabile e che non sussiste alcun diritto all’apertura completa o ininterrotta di tutti gli impianti di risalita o delle piste da sci. Le limitazioni al funzionamento, anche di natura significativa, o le modifiche all’entità del servizio, quali ad esempio aperture parziali dei comprensori sciistici, capacità di trasporto limitate o tempi di attesa prolungati, costituiscono una caratteristica tipica del servizio e possono essere causate, in particolare, da: (i) condizioni meteorologiche, (ii) mancanza di neve, (iii) condizioni tecniche, (iv) motivi di sicurezza, (v) lavori di manutenzione o riparazione, (vi) disposizioni delle autorità, (vii) forza maggiore, (viii) aumenti straordinari dei costi (in particolare nel settore dell’approvvigionamento energetico) o (ix) altre circostanze oggettivamente giustificate. Il cliente accetta tali possibili limitazioni come parte integrante del rischio operativo tipico del contratto. Tali circostanze non costituiscono pertanto una violazione del contratto da parte dei Gestori e non danno diritto ad alcun rimborso, risarcimento danni o altro indennizzo, ad eccezione del caso, espressamente e definitivamente disciplinato dall’art. 7.3, di un’interruzione grave e prolungata del servizio.
3. Prezzi, acquisto e modalità di pagamento
3.1. L’acquisto dello Skipass avviene tramite i canali di distribuzione ufficiali dell’UFAA, in particolare tramite il negozio online, presso i punti vendita autorizzati e alle biglietterie dei Gestori aderenti. 3.2. Si applicano esclusivamente i prezzi pubblicati al momento dell’acquisto. I listini prezzi aggiornati, le categorie di biglietti e le eventuali restrizioni d’uso sono consultabili sul sito web ufficiale dell’UFAA e presso i punti vendita. 3.3. L’UFAA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi, le categorie di biglietti, le strutture tariffarie e le condizioni d’uso per le stagioni future. Per gli Skipass già acquistati valgono esclusivamente le condizioni e i prezzi in vigore al momento della conclusione dell’acquisto. 3.4. Il pagamento dello Skipass avviene tramite i metodi di pagamento accettati, indicati nel negozio online o presso i punti vendita. L’UFAA si riserva il diritto di limitare o escludere in qualsiasi momento singoli metodi di pagamento. 3.5. Il contratto di acquisto si considera concluso solo al ricevimento del pagamento completo. L’UFAA ha il diritto di rifiutare o annullare ordini o transazioni in caso di fondato sospetto di abuso, frode o utilizzo non autorizzato.
4. Norme di sicurezza e di comportamento
4.1. L’utilizzo degli impianti di risalita e delle piste avviene a proprio rischio e sotto la responsabilità del cliente. È vietato l’utilizzo al di fuori degli orari di funzionamento. Servizi quali il soccorso in pista, il recupero o il primo soccorso medico possono essere a pagamento e non sono compresi nella copertura del Skipass. 4.2. Il cliente è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge, le ordinanze delle autorità competenti e le norme di sicurezza e di comportamento relative all’utilizzo degli impianti di risalita e delle piste da sci. Ciò vale in particolare per le regole FIS e per le istruzioni del personale. In particolare, il cliente si impegna a: a) adattare le piste, la velocità e lo stile di sciata alle proprie capacità tecniche, alla propria condizione fisica, alle condizioni delle piste, della neve, meteorologiche e di visibilità, nonché al volume di traffico; b) mantenere una velocità che consenta di fermarsi in tempo, in particolare in zone con visibilità limitata, agli incroci, in prossimità di ostacoli o in presenza di principianti; c) rispettare le norme vigenti in materia di precedenza e sorpasso; d) non fermarsi in punti stretti, dietro dossi o in punti con scarsa visibilità; e) verificare sotto la propria responsabilità gli impianti e le strutture, in particolare gli snowpark, prima del loro utilizzo, tenendo presente che le condizioni possono variare nel corso della giornata. 4.3. Il cliente prende atto che a) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 40/2021, per la pratica dello sci alpino è necessaria un’assicurazione di responsabilità civile valida a copertura di danni o lesioni nei confronti di terzi; b) ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 40/2021, la violazione dell’obbligo assicurativo previsto dalla legge può essere sanzionata dalle autorità competenti con una sanzione amministrativa e con la revoca dello Skipass. A tal fine, presso i punti vendita e nel negozio online dell’UFAA è disponibile una proposta di polizza assicurativa corrispondente offerta da un partner esterno. Il contratto assicurativo viene stipulato esclusivamente tra il cliente e la compagnia assicurativa. L’UFAA non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, la stipula o le prestazioni derivanti dal presente contratto.
5. Controllo degli abusi e blocco dello Skipass
5.1. Il cliente è tenuto a esibire lo Skipass in occasione dei controlli e, su richiesta, a identificarsi. Al fine di impedire l’uso improprio dello Skipass, l’UFAA è inoltre autorizzata a effettuare riprese fotografiche al momento dell’acquisto dello Skipass e all’accesso agli impianti di risalita, nonché a confrontare tali immagini tra loro. In caso di utilizzo abusivo, il codice identificativo tecnico dello Skipass verrà trasmesso agli altri Gestori aderenti all’UFAA. 5.2. Qualsiasi utilizzo abusivo dello Skipass, in particolare la sua cessione a terzi o l’utilizzo da parte di persone non autorizzate, autorizza l’UFAA a procedere all’immediato blocco e al ritiro dello Skipass, senza diritto ad alcun rimborso. L’acquisto di un nuovo Skipass sarà possibile solo previo integrale pagamento della penale contrattuale prevista dall’art. 5.3. 5.3. Oltre alle misure previste dall’art. 5.2, l’UFAA ha il diritto di richiedere le seguenti penali contrattuali: Skipass plurigiornalieri: Euro 300,00; Skipass stagionali: Euro 500,00. L’UFAA ha facoltà di ridurre la penale contrattuale tenendo conto della gravità della violazione e delle circostanze del caso concreto. Resta salvo il diritto di richiedere l’eventuale maggior danno nonché di presentare denuncia penale. 5.4 Qualora tariffe agevolate o condizioni particolari siano state concesse sulla base di dichiarazioni o informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti rese dal cliente, tale comportamento costituisce utilizzo abusivo dello Skipass, con le conseguenze previste dagli artt. 5.2 e 5.3. In tale caso, l’UFAA ha inoltre il diritto di addebitare al cliente la differenza rispetto alla tariffa ordinaria.
6. Responsabilità
6.1. L’esercizio degli impianti di risalita e le prestazioni ad esso connesse sono svolti dai rispettivi Gestori sotto la loro esclusiva responsabilità. Qualsiasi pretesa relativa all'esercizio, all'utilizzo o alla sicurezza degli impianti di risalita e delle piste deve essere fatta valere direttamente nei confronti del Gestore interessato. L’UFAA non risponde, in particolare, dei danni o dei pregiudizi derivanti dall'esercizio operativo degli impianti di risalita o delle piste, nella misura consentita dalla legge. 6.2. Ciascun Gestore adempie agli obblighi di sicurezza e di custodia secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del Gestore è esclusa per i danni causati da: a) un comportamento imprudente, negligente o contrario alle norme di comportamento vigenti da parte dello sciatore o di terzi; b) l'utilizzo di aree freeride, fuori pista oppure chiuse al pubblico; c) eventi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici improvvisi e imprevedibili, valanghe non prevedibili o il comportamento di terzi, qualora tali circostanze interrompano il nesso causale; d) rischi tipicamente connessi e inerenti alla pratica dello sci, che lo sciatore assume con l'acquisto dello Skipass, qualora l'evento sia riconducibile a irregolarità del terreno o a ostacoli che sarebbero stati evitabili adottando la diligenza e la condotta di guida esigibili da uno sciatore di media esperienza e prudenza. 6.3. L’UFAA e i Gestori rispondono esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave. È esclusa, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità per colpa lieve nonché per guasti tecnici o malfunzionamenti dei sistemi.
7. Diritto di recesso e rimborsi
7.1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. n), del Codice del Consumo, il diritto di recesso è escluso per l'acquisto dello Skipass, in quanto si tratta di un servizio relativo ad attività del tempo libero da prestarsi in una data o in un periodo di esecuzione specifici. Una volta concluso l'acquisto, non sono ammessi cambi, modifiche o altri adattamenti dello Skipass. Le prestazioni o le giornate non utilizzate decadono senza diritto ad alcun rimborso e non possono essere trasferite a periodi successivi. 7.2. Il recesso dall'acquisto dello Skipass stagionale è escluso anche in caso di incidente sugli sci, malattia, mancanza di neve, condizioni meteorologiche sfavorevoli, partenza anticipata o per qualsiasi altra circostanza che renda impossibile o limiti, in tutto o in parte, l'utilizzo dello Skipass. L’UFAA informa espressamente il cliente che, al momento dell'acquisto dello Skipass stagionale, è possibile stipulare, mediante il pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, una copertura assicurativa facoltativa offerta da un partner assicurativo dell’UFAA, la quale, alle condizioni previste dalla relativa polizza, copre il rischio di recesso. 7.3. Il cliente ha diritto a un rimborso proporzionale qualora più della metà dei comprensori sciistici aderenti all’UFAA rimanga chiusa, per cause imputabili all’UFAA, per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, limitando in modo significativo l'utilizzo dello Skipass. I primi 7 (sette) giorni di tale limitazione dell'esercizio costituiscono un rischio operativo tipico del contratto, accettato dal cliente, e non danno diritto ad alcun rimborso. 7.3.1. Per ciascun giorno di chiusura successivo al 7° (settimo) giorno consecutivo è riconosciuto un rimborso proporzionale calcolato secondo la seguente formula: Valore giornaliero dello Skipass stagionale × numero dei giorni di chiusura indennizzabili. Il valore giornaliero è determinato come segue: Prezzo dello Skipass stagionale ÷ numero dei giorni ordinari della stagione invernale, determinato sulla base delle date ufficiali di apertura e chiusura comunicate all'inizio della stagione. 7.3.2. L’UFAA può, a propria discrezione, effettuare il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato per l'acquisto dello Skipass oppure emettere un corrispondente credito. 7.3.3. Le disposizioni che precedono costituiscono, in linea di principio, la disciplina esaustiva delle pretese del cliente derivanti da limitazioni operative dello Skipass. Sono pertanto esclusi, nella misura consentita dalla legge, ulteriori diritti al risarcimento del danno, a indennizzi o ad altre forme di compensazione. Restano in ogni caso impregiudicati gli eventuali diritti inderogabili riconosciuti al cliente dalla legge.
8. Trattamento dei dati personali
8.1. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), come modificato e integrato dal Decreto di adeguamento (D. Lgs. n. 101/2018 del 10 agosto 2018). Titolare del trattamento è Südtiroler Seilbahnverbund m.b.H., con sede in 39012 Merano (BZ), Via Nazionale n. 59, contattabile all'indirizzo e-mail wecare@suedtirolskiarena.com oppure all'indirizzo PEC ssv@pecmail.bz.it. 8.2. I dati personali (in particolare dati anagrafici, di contatto, di utilizzo e di pagamento, nonché le fotografie relative agli Skipass nominativi) sono trattati per finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto, alla gestione e all'utilizzo dello Skipass, al controllo degli accessi agli impianti di risalita, all'assistenza alla clientela, all'adempimento degli obblighi di legge, nonché all'invio di comunicazioni rilevanti, in particolare relative a limitazioni dell'esercizio o a modifiche delle CGC. Il conferimento di tali dati è necessario per l'erogazione dei servizi. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR (consenso dell'interessato o di un esercente la responsabilità genitoriale) e dall'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR (esecuzione del contratto). 8.3. Tra i dati personali trattati rientra la fotografia del titolare dello Skipass, utilizzata ai fini della sua univoca identificazione durante l'utilizzo dello Skipass. La fotografia non deve essere anteriore a cinque anni e, nel caso di minori, a tre anni. Per ogni acquisto è richiesta l'esibizione di un documento di identità. Copie dei documenti di identità sono conservate esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e qualora ciò sia necessario. 8.4. Il trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing è effettuato esclusivamente sulla base di un consenso libero e separato dell'interessato. 8.5. I dati personali possono essere comunicati ai dipendenti autorizzati dell’UFAA, ai fornitori di servizi incaricati, nonché ad autorità pubbliche o ad altri soggetti, qualora ciò sia imposto dalla legge o necessario per l'esecuzione del contratto. I dati sono conservati esclusivamente per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e all'adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati. È inoltre possibile revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato, con effetto per il futuro, nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono contenute nell'informativa privacy. 8.6. Nell'ambito dei controlli di accesso di cui all'art. 5, sono trattate immagini e il codice identificativo tecnico dello Skipass. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR (consenso dell'interessato o di un esercente la responsabilità genitoriale) e dall'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR (esecuzione del contratto).Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, incluse quelle relative al funzionamento del sistema, ai tempi di conservazione dei dati e ai destinatari degli stessi, sono contenute nell'informativa privacy.
9. Disposizioni finali
9.1. Alle CGC si applicano altresì le condizioni di trasporto e le disposizioni di sicurezza adottate dai rispettivi Gestori. 9.2. Per informazioni, richieste o comunicazioni relative allo Skipass, il cliente può contattare l’UFAA all'indirizzo e-mail info@suedtirolskiarena.com. 9.3. Eventuali decisioni adottate dall’UFAA a titolo di cortesia sono volontarie e non fanno sorgere alcun diritto per il futuro. 9.4. Qualora singole disposizioni siano inefficaci, la validità delle restanti disposizioni rimane impregiudicata.
10. Legge applicabile – Foro competente
10.1. Si applica la legge italiana. 10.2. Per i consumatori trovano applicazione i fori competenti inderogabili previsti dalla legge. Per ogni altra controversia è competente il Tribunale di Bolzano. 10.3. Il cliente è informato che, in caso di controversie con l’UFAA, può avvalersi delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Informazioni sugli organismi competenti per la risoluzione delle controversie nonché sulla piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online (ODR), ai sensi del Regolamento (UE) n. 524/2013, sono disponibili al seguente link: https://consumer-redress.ec.europa.eu/site-relocation_en. L'indirizzo di contatto dell’UFAA per le procedure ODR è: wecare@suedtirolskiarena.com / ssv@pecmail.bz.it. Resta impregiudicato il diritto del cliente di adire i competenti organi della giurisdizione ordinaria.